Articolo 22
Sono organi regionali:
- Il Congresso;
- Il Comitato;
- Il Presidente;
Sono organi tecnici:
- le commissioni tecniche.
Articolo 23
Il Comitato regionale costituito da 5 a 15 membri eletti dal Congresso regionale e resta in carica per quattro anni. Elegge fra i suoi componenti il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario. Elegge i componenti le commissioni tecniche regionali. Il Comitato regionale rappresenta l'Associazione nella regione, e nel quadro delle direttive del Congresso nazionale e delle decisioni della Direzione nazionale, elabora piani e promuove attività per la realizzazione di una politica sociale secondo gli scopi previsti dall'art. l del presente statuto. Il Comitato Regionale se dotato di autonomia finanziaria approva il conto preventivo consuntivo e i annuale entro il 31 marzo di ogni anno, secondo le modalità previste dal regolamento.
Articolo 24
Il Presidente regionale convoca e presiede il Comitato regionale; rappresenta nei rapporti pubblici e privati il Comitato regionale, e ne ha la rappresentanza legale; presiede altresì le riunioni delle Commissioni tecniche regionali.