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--- ACSI - Piacenza ---
STATUTO - CAP. 9 ORGANI PROVINCIALI
Articolo 26
Sono organi provinciali:
- Il Congresso;
- Il Comitato direttivo,
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Sono organi tecnici:
- le commissioni tecniche.
Articolo 27
Il Comitato direttivo provinciale è costituito da 5 a 15 membri eletti dal Congresso secondo le norme stabilite dalla Direzione nazionale.
Il Comitato provinciale:
a) attua i deliberati del Congresso ed ha il compito di affiancare l'azione del Presidente nel coordinare e sviluppare tutta l'attività dell'Associazione nella provincia;
b) eleggere tra i consiglieri il Presidente del Comitato, il vice Presidente ed il Segretario;
c) ha potere deliberante in ordine all'accettazione delle domande di affiliazione e del tesseramento dei soci secondo i regolamenti e le norme annualmente emanate dagli organi centrali;
d) può costituire commissioni o nominare responsabili per la gestione delle varie attività e per lo sviluppo di particolari problemi;
e) approva il programma preventivo ed il conto consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno
f) nomina i propri rappresentanti negli organismi pubblici e privati;
g) può stabilire rapporti di collaborazione con gli altri Enti di promozione ed organizzazioni similari;
h) elegge le Commissioni tecniche provinciali.
Articolo 28
Il Presidente provinciale è eletto dal Comitato competente per territorio, dura in carica quattro anni; ad esso sono conferite le seguenti funzioni:
a) rappresenta nei rapporti pubblici e privati il Comitato provinciale e ne ha la rappresentanza legale;
b) convoca e presiede il Comitato provinciale ogni qualvolta lo ritenga necessario (comunque almeno ogni tre mesi) o anche su richiesta motivata di almeno i 2/3 dei consiglieri;
c) attua le decisioni del Comitato, ed è responsabile della gestione delle attività;
d) promuove, in accordo con il Comitato provinciale, la formazione di società o circoli coordinandone l'attività
e) organizza manifestazioni, promuove dibattiti per il potenziamento delle attività e la ricerca di una politica organica della cultura, dello sport, del tempo libero, secondo gli scopi previsti dall'art. 1 del presente statuto;
f) mantiene i collegamenti con il Comitato regionale dell'Associazione.
Articolo 29
Il Collegio provinciale dei Revisori dei Conti, ha il compito di controllare l'attività finanziaria dell'Associazione a livello provinciale, la tenuta della contabilità e la rispondenza dei bilanci alle scritture contabili. I Componenti il Collegio sono invitati alle riunioni del Comitato provinciale ed hanno voto consultivo. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I tre membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente. In caso di vacanza di un membro effettivo subentra il membro supplente più anziano di età.
Articolo 30
Per particolari esigenze organizzative il Comitato provinciale competente per territorio, su proposta del Presidente o dei 2/3 del Comitato provinciale può costituire delegazioni zonali e nominarne il delegato. La delegazione zonale coordina l'attività delle società e dei circoli nell'ambito del suo territorio applicando i deliberati e le direttive del Comitato provinciale.
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