 |
 |
 |
 |
Navigator |
 |
|
 |
Stat |
 |
38.107.191.117
Statistiche:
Oggi: 984 Ieri: 1054 Totale: 161509
Max. Online:
Visitatori: 29 Totale: 29
In Linea:
Visitatori: 4 Totale: 5
Visitatori [4]: 38.107.191.XXX 38.107.191.XXX 66.249.71.XX 67.195.114.XX
In totale abbiamo avuto
      pagine viste da Gennaio 2009 |
|
|
|
|
|
 |
|
 |
--- ACSI - Piacenza ---
STATUTO - CAP. 5 ORGANI DIRETTIVI CENTRALI
Articolo 16
Il Consiglio nazionale è composto da 59 membri eletti dal Congresso nazionale; si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta ne facciano motivata richiesta almeno i 2/3 dei suoi componenti. Sono compiti del Consiglio nazionale:
a) nominare i componenti delle Commissioni tecniche nazionali su proposta della Direzione nazionale;
b) verificare la politica dell'Associazione e le scelte operate dalla Direzione nazionale;
c) ratificare le nomine dei rappresentanti dell'Ente a livello nazionale negli organismi pubblici e privati;
d) approvare il regolamento organico proposto della Direzione nazionale.
Il numero dei componenti il Consiglio Nazionale può variare nel caso in cui la Direzione Nazionale adotta deliberazioni ai sensi del comma k) dell'art. 17.
Articolo 17
La Direzione nazionale è composta fino ad un massimo di 15 membri eletti dal Congresso nazionale. Si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione, almeno sei volte all'anno e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta almeno dai 2/3 del componenti. La Direzione nazionale elegge tra i suoi componenti, il Presidente dell'Associazione, ed il Vice Presidente Vicario. La Direzione Nazionale può articolarsi al suo interno con incarichi di responsabilità in settori specifici e può nominare il Tesoriere anche esterno alla Direzione. Sono compiti della Direzione nazionale:
a) programmare e coordinare tutta l'attività dell'Associazione;
b) attuare le deliberazioni del Congresso nazionale, garantendo l'esecutività delle decisioni;
c) approvare il bilancio preventivo ed il conto economico e finanziario annuale;
d) stabilire rapporti con le altre organizzazioni similari e con altri organismi pubblici;
e) nominare i rappresentanti dell'Associazione a livello nazionale negli organismi pubblici e privati;
f) nominare e/o sostituire i delegati ai fini della costituzione della rappresentanza dei livelli territoriali dell'associazione, al fine di garantire una maggiore crescita dell'Associazione in tutti gli ambiti territoriali sia nazionali che internazionali;
g) sciogliere i Comitati regionali ed i Comitati provinciali in caso di irregolarità, di mancato funzionamento, di non rispetto delle norme emanate dagli organismi, procedendo alla nomina di Commissari;.
h) provvedere alla nomina di Commissari, per quei Comitati che non raggiungono gli scopi sociali, che non provvedono al tesseramento e che sono privi di realtà associative;
i) proporre al Consiglio nazionale la nomina dei componenti le commissioni tecniche nazionali;
j) redigere il regolamento organico;
k) cooptare quali componenti il Consiglio Nazionale dirigenti che si nono particolarmente distinti nel corso del quadriennio;
l) convocare il Congresso nazionale emanandone le norme di attuazione.
Articolo 18
Il Presidente dell'Associazione convoca e presiede le riunioni della Direzione nazionale e del Consiglio nazionale. E' il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi, ed ha le funzioni di rappresentanza e di collegamento con le associazioni, gli enti pubblici e privati e gli organi di Stato. Può delegare, in sua assenza, il Vice Presidente che lo coadiuva nelle sue mansioni. Il Presidente ed il Vice Presidente sono responsabili delle attività organizzative e del funzionamento dell'Associazione e provvedono alla esecutività delle deliberazioni assunte dagli organismi.
Articolo 19
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila e controlla tutta l'attività finanziaria e patrimoniale dell'Associazione; verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili. Esprime il parere sul bilancio preventivo e relaziona sul conto consuntivo annuale. E' composto da 5 membri effettivi e da 3 supplenti di cui 4 eletti dal Congresso nazionale. Il Collegio dei Revisori dei Conti alla prima riunione di insediamento elegge al suo interno il Presidente del Collegio. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare con voto consultivo alle riunioni della Direzione nazionale.
Articolo 20
Il Collegio dei Garanti è composto da 5 membri effettivi e 3 supplenti eletti dal Congresso nazionale. Eleggere al proprio interno il Presidente del Collegio, il quale partecipa con voto consultivo, alle riunioni della Direzione nazionale. Ad esso sono demandati pareri:
a) sui provvedimenti che comportino conseguenze di natura associativa;
b) sui fatti illeciti commessi da tesserati ai danni dell'Associazione;
c) sulle controversie in ordine alle violazioni dello statuto;
d) sulle controversie tra i soci e tra organi dell'Associazione.
|
|
|
|
|
|
 |
Calendario Eventi |
 |
|
 |
Succ 0 Eventi |
 |
Non ci sono eventi disponibili
|
|
|
|
|
 |
Affiliati |
 |
|
|
|