Articolo 15
Il Congresso nazionale è il supremo organo deliberante dell'associazione. Ad esso partecipano, con il diritto di voto, secondo le norme emanate dalla D.N. che lo convoca: i delegati eletti nei Congressi regionali e provinciali;
Il Congresso nazionale è convocato:
a) in via ordinaria ogni quattro anni
b) in via straordinaria qualora la sua convocazione sia stata richiesta:
a. da almeno i 2/3 dei componenti la Direzione nazionale
b. da almeno i 4/5 delle società, circoli o gruppi aventi diritto a voto.
Il Congresso ha il potere di:
b) indicare le direttive generali e le linee d'azione dell'ACSI;
c) modificare lo statuto (a maggioranza di almeno 2/3 dei voti congressuali);
d) eleggere i componenti del Consiglio nazionale, la Direzione nazionale, il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti e il Collegio nazionale dei Garanti.
Il Congresso delibera sempre a maggioranza semplice dei voti congressuali, salvo le eccezioni previste dal presente statuto.