Articolo 35
Per garantire la propria autonomia l'ACSI, ai sensi dell'art. 1 del presente statuto, stabilisce quanto segue:
a) l'autonomia della Direzione Nazionale, dei Comitati regionali e provinciali garantisce la libertà di iniziativa degli organi privilegiando le istanze che emergono dalla base;
b) non è ammessa la costituzione di correnti organizzate da partiti politici o da altri organismi estranei alla Associazione;
c) le strutture dell'ACSI non possono operare presso locali sedi di partiti politici;
d) le sedi dell'ACSI non possono ospitare attività di partito;
e) è fatto divieto svolgere attività in contrasto con il presente statuto.